Io non mi sento italiano

Immagine dal web

Io non mi sento italiano ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. Cit. Giorgio Gaber

Voglio condividere una riflessione che prende spunto da alcuni eventi di cronaca accaduti in settimana, quello che mi ha colpito è stato l’uso violento del turpiloquio per argomentare un pensiero, un’idea, per manifestare il proprio dissenso. Io credo (molto umilmente) che quando si contesta un gesto non lo si dovrebbe mai ricondurre su un piano personale-offensivo, se si vuole manifestare il proprio dissenso nei confronti delle azioni altrui non ha nessuna importanza che ci si trovi di fronte ad un uomo o ad una donna che sia bianco o nero anzi porre la questione su un piano personale-offensivo a mio avviso non fa che indebolire le proprie argomentazioni. Tutto questo non riguarda un’idea politica, non parlerò MAI di politica in questo blog ma di come ci stiamo trasformando in branco, ci sentiamo forti dietro alle tastiere, ci sentiamo forti nell’ombra e stiamo via via perdendo il senso della comunità, il senso del rispetto anche dell’avversario, di come stiamo diventando individui deboli pensando di essere forti.

ANF: casi particolari

Oggi analizziamo ancora la normativa che regola l’erogazione degli ANF soffermandoci sulle situazioni particolari come ad esempio i contratti atipici o i nuclei familiari numerosi. Cercherò di essere estremamente schematica in modo da considerare più casistiche possibili.

 L’assegno per il nucleo familiare spetta:

  • ai lavoratori dipendenti, anche per i periodi nei quali fruiscono di prestazioni previdenziali legate alla sospensione del rapporto di lavoro (malattia, cassa integrazione guadagni CIG o CIGS, disoccupazione, mobilità, ecc.);
  • ai lavoratori dipendenti agricoli (per i soli lavoratori del settore agricolo a tempo indeterminato vale ancora la modalità precedente, con la domanda da presentare al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” SR16 cartaceo);
  • ai lavoratori domestici;
  • ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori con ex contratto a progetto, venditori porta a porta e liberi professionisti);
  • ai titolari di pensioni (a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), che ovviamente devono avere i requisiti per il diritto agli ANF;
  • ai lavoratori con contratto di apprendistato;
  • ai lavoratori a domicilio;
  • ai lavoratori a chiamata solo per il periodo di effettiva prestazione lavorativa (ovvero in base al numero di giorni lavorativi prestati), come precisato dalla circolare INPS n. 41/2006;
  • ai lavoratori di imprese cessate (la domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal lavoratore direttamente all’INPS e si dovrà allegare apposita dichiarazione dell’azienda);
  • ai lavoratori di imprese fallite (la domanda anche in questo caso deve essere presentata esclusivamente in via telematica, allegando una dichiarazione del curatore fallimentare).

È importantissimo, individuare i familiari per i quali spetta l’assegno per il nucleo familiare, anche perché ci sono casi particolari come quelli legati alle famiglie numerose o all’ANF riconosciuto per i nipoti ai nonni e agli zii, oltre ai casi sempre più frequenti di divorzio e separazione legale con affidamento ad un coniuge o condiviso. Vediamo la normativa in merito.

–          Familiari residenti all’estero: nulla vieta l’inclusione nel nucleo del familiare residente all’estero, non essendo rilevante la residenza di questi ultimi. Ciò a patto però che il richiedente sia o un cittadino italiano o cittadino UE, oppure cittadino di uno Stato estero che abbia stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia o di uno Stato che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio. Per i cittadini extraUe è tuttavia necessaria autorizzazione dell’Inps per poter includere i familiari residenti all’estero.Nel caso in cui il richiedente non abbia cittadinanza di nessuno dei paesi suindicati, i suoi familiari saranno inclusi nel nucleo solo se residenti in Italia.

–          Separati e divorziati: nel caso di affidamento esclusivo, il coniuge cui sono affidati i figli diventa l’unico soggetto legittimato a percepire gli ANF. Nel caso in cui non lavori né sia pensionato, può ricevere la prestazione per il suo nucleo familiare tramite la posizione dell’ex-coniuge, con domanda al datore di lavoro. Nel caso di affidamento congiunto, soltanto uno dei due genitori può effettuare la richiesta, per cui dovranno mettersi d’accordo. In caso di mancato accordo, li percepirà chi convive con il figlio. In entrambi i casi è necessaria l’autorizzazione dell’Inps per poter avere il diritto a percepire gli ANF.

–          Unioni civili:  nel caso in cui il nucleo sia formato da figli nati da una delle due parti prima dell’unione civile, sarà uno dei due genitori naturali di tali figli a percepire gli ANF per questi ultimi; nel caso si tratti di genitori separati, privi entrambi di posizione lavorativa o pensionistica, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto garantisce il diritto agli ANF per i figli; nel caso di unione civile tra persone dello stesso sesso, con figli nati successivamente e inseriti all’interno dell’unione civile, l’assegno potrà essere percepito per questi ultimi.

–          Convivenza di fatto: si applica la normativa generica sugli ANF soltanto se è stato sottoscritto un vero e proprio contratto di convivenza, che specifichi l’apporto economico di ognuno dei due.

–          Famiglie numerose: le famiglie con almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni possono includere nel nucleo familiare ai fini ANF anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni non compiuti, purché questi ultimi abbiano la qualifica di studente o apprendista.

–          Famiglie monoparentali: è il caso del richiedente che sia vedovo, separato, divorziato, celibe o nubile. In caso di semplice convivenza o di genitori che vivono separatamente, gli ANF possono essere richiesti da uno dei due senza che il reddito dell’altro venga preso in considerazione.

–          Nipoti diretti e collaterali: per i primi si tratta dei nonni che possono ricevere ANF per i nipoti, equiparati ai figli, che non siano a carico dei genitori, pur se non formalmente affidati. Per i secondi si tratta di figli di un fratello o di una sorella e, in tal caso, il diritto alla percezione degli ANF sussiste se i nipoti siano orfani di entrambi i genitori, se non sono destinatari di pensione ai superstiti e vi sia un affidamento formale.

–          Inabili: per inabilità non deve intendersi l’impossibilità assoluta o permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma l’impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro, senza quindi che la circostanza per cui il soggetto inabile trovi lavoro pregiudichi il diritto all’ANF. In tal caso occorre presentare anche la documentazione sanitaria comprovante l’inabilità Inoltre, per l’inclusione nel nucleo familiare di qualsiasi componente inabile a proficuo lavoro, è necessario richiedere un’apposita autorizzazione all’Inps mediante modello ANF 42. I documenti attestanti la situazione di fatto del richiedente vanno allegati solo alla prima richiesta o nel caso di variazione della situazione.

Il pagamento avviene direttamente dall’INPS tramite bonifico bancario o postale quando il richiedente è: addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici nulla è cambiato rispetto all’anno scorso.

Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarmi.

A domenica prossima stesso posto stessa ora

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