La leggerezza non è superficialità

Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore. (Italo Calvino)
La leggerezza non è una stagione passeggera, in realtà è il contrario più passa il tempo più mi conosco e imparo a vivere con leggerezza. Quando sono consapevole dei miei limiti e delle mie potenzialità mi sento più sicura, e riesco a guardare la vita con un occhio aperto, curioso, possibilmente ironico e autoironico. E a quel punto che mi rendo conto che di aver spostato i miei limiti un pochino più in là.


Il 17 giugno arriva la prima scadenza da affrontare insieme, vediamo di cosa si tratta; sarà infatti l’ultimo giorno per versare l’acconto dell’Imu e della Tasi. L’Imu è l’Imposta municipale propria e si versa per il possesso dell’immobile mentre la Tasi è l’acronimo per Tributo per i servizi indivisibili, sono tributi che vanno versati al Comune dove si possiedono gli immobili.

L’Imu non è dovuta sulla prima casa, ossia sull’immobile nel quale il proprietario abita ed è anagraficamente residente, tranne gli immobili di lusso ( categoria A/1, A/8 e A/9). In caso di nuda proprietà, casa ereditata dove abita il coniuge superstite o casa assegnata dal giudice all’ex coniuge, l’imposta non è dovuta. Stesse regole anche per la Tasi, che non deve essere versata neppure dall’inquilino che utilizza l’appartamento come abitazione principale.

Per chi ha, oltre la propria, una sola altra casa data in suo a genitori o figli nello stesso Comune è previsto lo sconto del 50% del dovuto. E’ necessario però il comodato registrato e si deve presentare, l’anno successivo al comodato, la dichiarazione Imu al Comune. C’è invece lo sconto del 25% per chi ha dato in locazione un appartamento a canone concordato.
Le imposte si pagano su base mensile quando il possesso dell’appartamento si è protratto per almeno 15 giorni. Chi ha comprato la sua prima casa ma non si è trasferito subito dopo il rogito, deve pagare fintanto che cambia residenza. I coniugi con due case nello stesso comune nelle quali risultano anagraficamente residenti sono esentati dalle imposte per uno solo dei due appartamenti. Dovranno scegliere quale e poi presentare, l’anno successivo, la dichiarazione Imu al Comune.

Il pagamento riguarda quindi le seconde case, le prime case di lusso, gli immobili diversi dalla prima casa, per l’Imu anche per i terreni o aree edificabili.

Proviamo a fare il calcolo insieme: bisogna sempre partire dalla rendita catastale se non sei tra i più ordinati, e quindi non la tieni ad esempio in rubrica, la puoi trovare nel pagamento dell’anno scorso o cercarla in una visura o nel rogito; prendi la rendita catastale, rivalutala del 5% e moltiplica per il relativo coefficiente (diverso a seconda del tipo di immobile). Per le abitazioni e pertinenze il coefficiente è 160, per gli uffici invece è 80 e per i negozi è 55. Calcolata la base imponile Imu moltiplicala per l’aliquota stabilita dal Comune. Fermo non ti scoraggiare, ci troviamo di fronte al classico “è più difficile a dirsi che a farsi” ti faccio un esempio su una seconda casa:

rendita catastale x 1,05 (rivalutazione del 5%) x coefficiente catastale (160) x aliquota /1.000. L’importo che hai calcolato va pagato 50% a giugno e 50% a dicembre. Su internet trovi tantissimi programmi di calcolo che possono venirti in aiuto e che comprendono anche l’elaborazione del mod. F 24, io trovo molto valido questo programma https://www.amministrazionicomunali.it/imutasi/calcolo_imu_tasi.php

Voglio darti ancora qualche utile consiglio, la prima cosa da fare è andare sul sito del comune, lì troverai una sezione dedica all’Imu e alla Tasi con tutto quello che il Comune dove possiedi l’immobile ha deliberato in merito, procedi al calcolo con una visura a portata di mano così puoi vedere la categoria dell’immobile ed essere sicuro di utilizzare le info corrette, presta attenzione sui mesi di possesso e sulla percentuale di possesso, se possiedi un terreno verifica l’elenco dei terreni agricoli esenti qui ricorda inoltre che al di sotto di 12 euro (importo annuale) non va eseguito alcun versamento. Ho lasciato per ultimo la brutta notizia la legge di Bilancio 2019 ha cancellato lo stop agli aumenti imposto ai Comuni dal 2016, per legge la prima rata è pari al 50% dell’imposta relativa ai 12 mesi dell’anno precedente. Questo vuol dire che a giugno pagherai quanto lo scorso anno ma a dicembre potrebbero esserci degli aumenti (doppio sigh).

Per qualsiasi dubbio contattami.

Alla prossima domenica ti aspetto stesso posto stessa ora

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