
Quante sono le emozioni che il nostro corpo, la nostra testa, il nostro cuore sono in grado di provare, sentire, dire, pensare.Questa settimana l’ansia mi ha fatto una piccola visitina. E io l’ ho fatta entrare per ascoltarla, parlarci, capire. Ho rallentato con gli impegni, mi sono coccolata e ho cercato di amarmi.Sono convinta che quando mi fermo e mi ascolto poi ricomincio con più forza. E così oggi riparto da qui, riparto da me, riparto insieme a voi.
Per l’ultimo post della stagione dedicato alla compilazione del 730, ho deciso di fare un piccolo approfondimento che ci aiuti a capire e che non ci faccia trovare impreparati rispetto ad alcune situazioni che rischiamo di sottovalutare.
Familiari a carico
Per essere considerati a carico conta il reddito e non l’età.
Infatti, i figli, il coniuge e gli
altri familiari, nell’anno, non devono avere avuto un reddito complessivo
superiore a 2.840,51 euro al lordo delle spese deducibili.
A partire dal 2019 solo per i figli con meno di 24 anni il
limite di reddito per esser considerati a carico sale a 4.000 euro lordi annui.
Il limite di reddito vale per l’anno considerato complessivamente: se un figlio
ha fatto una collaborazione occasionale di soli due mesi, percependo
complessivamente 3.000 euro lordi, il genitore perde le detrazioni per tutto
l’anno perché queste non spettano neppure in parte. Se il genitore ha ottenuto
indebitamente le detrazioni in busta paga o nella pensione, tramite il 730 le
restituisce al Fisco, senza pagare sanzioni o interessi.
Spese mediche per i figli: come risparmiare di più
Le detrazioni per le spese mediche sostenute per il figlio spettano al genitore che lo dichiara a suo carico. In caso di detrazione del figlio al 50% tra i genitori (le spese possono essere detratte anche in percentuali diverse), basta annotare sulla documentazione la ripartizione tra madre e padre. Allo stesso modo si può, quindi, decidere di farle detrarre interamente da uno solo dei coniugi. Questa scelta è particolarmente conveniente se uno dei due genitori non ha spese mediche da detrarre per sé: infatti, lasciando quelle sostenute per il figlio interamente all’altro genitore, si sconta la franchigia di 129,11 euro una sola volta.
Restituzione bonus Renzi 80 euro 2019
Fasce di reddito | Importo bonus Renzi 80 euro |
Reddito ≤ 8.174 euro | il bonus è pari a 0 poiché vi è incapienza d’imposta |
Reddito > 8.174 e ≤ 24.600 euro | il bonus è pari a 960 euro annui (80 euro al mese) |
Reddito > 24.600 e ≤ 26.600 euro | il bonus Renzi si ottiene così: [(26.400 – reddito complessivo)*960]/2.000 |
Reddito > 26.600 euro | niente bonus Renzi 80 euro |
L’aspetto più antipatico della vicenda è che i contribuenti interessati, pur avendo percepito il bonus Renzi 80 euro a rate durante l’anno precedente, dovranno restituire l’importo considerato in un’unica soluzione, per cui se nell’arco dell’anno pensi di superari i limiti ti consiglio di andare dal tuo datore di lavoro e rilasciare una dichiarazione nella quale rinunci al bonus.
Come funzionano gli acconti per il 2019
Per gli acconti esistono varie casistiche:
- se il debito è inferiore a 51,65 euro, non devi versare nulla;
- se il debito è superiore a 51,65 euro, il Fisco ti chiede ben il 100% del debito come acconto per quest’anno;
- se il debito è inferiore a 257,52 euro, ti sarà trattenuto solo l’acconto unico di novembre;
- se il debito è superiore a 257,52 euro, ti tratterranno il 40% dell’acconto a luglio e il restante 60% a novembre.
Se nel 2018 hai cambiato lavoro e non hai fatto conguagliare i redditi all’ultimo datore di lavoro, il saldo di imposte che pagherai sarà piuttosto salato. Il Fisco dà per scontato che se quest’anno il tuo conguaglio è a debito, lo stesso accadrà l’anno prossimo: per questo motivo ti chiede di versare l’acconto sui redditi dell’anno in corso. Tuttavia, nel nostro esempio, a meno che nel 2019 non si cambi di nuovo lavoro, il conguaglio non sarà certo così oneroso. Quindi, se ti trovi in una situazione simile puoi decidere di non versare o versare in misura ridotta l’acconto per l’anno successivo compilando la sezione V del quadro F. Ricorda: in ogni caso, puoi aspettare il 30 settembre 2019 per comunicare al tuo datore di lavoro di non addebitarti il secondo o unico acconto di novembre. In questo modo avrai una maggior certezza sull’andamento dell’anno fiscale e regolarti di conseguenza, anche perché se non versi gli acconti ma poi ti ritrovi nella stessa situazione dell’anno precedente, il Fisco ti chiede gli interessi e ti sanziona.
Addizionale comunale
Oltre all’acconto Irpef è dovuto anche l’acconto sull’addizionale comunale all’Irpef dovuta per il 2019, calcolata sul reddito dello scorso anno. Normalmente questo acconto viene trattenuto dal datore di lavoro, ma se questi non lo fa o lo fa in misura inferiore, verrà calcolato l’acconto pari al 30% dell’addizionale dovuta in base all’aliquota deliberata dal Comune dove hai la residenza al 1° gennaio 2019.
Cedolare secca
Se devi versare la cedolare secca sull’affitto invece, ricorda che l’acconto dovuto è pari al 95% della cedolare dovuta per l’anno scorso. Le regole per dividere gli importi tra luglio e novembre sono gli stessi dell’Irpef. Tieni presente che se hai sottoscritto questo regime di favore nella seconda parte del 2018, l’acconto da versare per il 2019 sarà di parecchio inferiore a quanto dovrai poi versare per l’affitto percepito tutto l’anno. Per questo motivo ricordati che nel 2020, quando presenterai il 730, il totale da pagare sarà piuttosto salato, perché corrisponde a quasi l’intera imposta dovuta per il 2019 più il 95% della stessa come acconti.
Come non versare gli acconti
Se non vuoi versare acconti o versarne in misura inferiore a ciò che risulta dal 730, ecco come devi fare:
- per non versare nulla in acconto Irpef, barra la casella 1 del rigo F6;
- per versare un acconto Irpef inferiore a quello risultante dal 730, non barrare la casella 1, ma indica nella casella 2 la somma che ti deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta nel corso del 2019;
- per l’acconto dell’addizionale comunale 2019: se non vuoi versarlo, barra la casella 3 del rigo F6; se vuoi versarne solo una parte, indicala nella colonna 4;
- per l’acconto della cedolare secca 2019: se non vuoi versarlo, barra la casella 5 del rigo F6; se vuoi versarne solo una parte, indicala nella colonna 6.
La colonna 7 del rigo F6 è dedicata a chi intende rateizzare quanto dovuto al Fisco a titolo di saldo e primo acconto per Irpef, addizionali e cedolare. Indica in quante rate vuoi fare i versamenti (da 2 a 5, massimo 4 per i pensionati). Se sei senza sostituto d’imposta puoi scegliere di rateizzare da un minimo di due a un massimo di sei rate. In questa casella il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio sulla tua busta paga calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,33% mensile.
Conguaglio in busta paga
Il rimborso
dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi viene operato
dal sostituto d’imposta direttamente in busta paga, attraverso la contestuale
riduzione del monte ritenute complessivo dovuto a titolo di IRPEF e/o di
addizionale comunale e regionale all’IRPEF in riferimento alla totalità dei
lavoratori dipendenti in forza per ciascun mese. Nella somma delle ritenute da
scomputare rientrano anche le somme derivanti da altri eventuali conguagli a
debito.
Qualora l’ammontare
delle ritenute sulla totalità delle retribuzioni risulta essere insufficiente
per rimborsare il credito, gli importi residui saranno posti a rimborso nei
mesi successivi, fino al 31 dicembre 2019.
I contribuenti
hanno facoltà di utilizzare il rimborso 730 in compensazione, per procedere al
pagamento, attraverso il modello F24, di altri tributi come ad esempio l’IMU,
la TASI o la TARI. In questo caso è necessario compilare uno specifico quadro
del modello 730, il Quadro I – Imposte da compensare, per comunicare
all’Agenzia delle Entrate la volontà di utilizzare in compensazione,
interamente o anche solo parzialmente, il credito maturato in fase di
liquidazione 730.
Nel quadro I è
possibile:
– indicare l’importo
che si intende compensare, che è già stato pagato o che si deve ancora pagare
con l’F24;
oppure
– barrare la
casella 2, per indicare la volontà di compensare l’intero credito risultante
dalla dichiarazione dei redditi.
Le date del 730 precompilato
- 15 aprile: visualizzazione del 730 precompilato;
- 2 maggio: modifica e invio del 730 precompilato online;
- 10 maggio: utilizzo della modalità di compilazione assistita del quadro E relativo a detrazioni e deduzioni;
- 24 maggio: invio dei quadri RW RT e RM del modello Redditi;
- Dal 28 maggio al 20 giugno: annullare il 730 già inviato e presentarne uno nuovo;
- 1 luglio: pagamento di saldo e primo acconto del 730 per i contribuenti che lo presentano senza sostituto d’imposta che fa il conguaglio sulla busta paga;
- 23 luglio: termine per l’invio del 730 precompilato online.
Hai domande? Ti è capitato di dover pagare gli acconti e non averlo preventivato? Se hai bisogno di chiarimenti puoi fare domande sarò felice di aiutarti.
Non resta che salutarci, alla prossima settimana amici, stesso posto, stessa ora!
[…] Consigli e approfondimenti sul mod. 730/2019 […]
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